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LO STATUTO
ART. 19 - COMITATO DI NOMINA

Il Comitato di nomina è composto di cinque membri, individuati fra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento, uno dei quali eletto dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Consiglio Generale e tre dall'Assemblea di Partecipazione, e opera sulla base del regolamento approvato da quest'ultima.
Esso elegge i membri del Consiglio Generale di nomina non assembleare e viene a tal fine convocato, senza indugio, dal Presidente del Consiglio Generale.
Il Comitato di nomina sta in carica per quattro anni.

ART. 20 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.
L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità.

ART. 21 - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe di pubblica utilità.

ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto, come la decisione di estinzione della Fondazione, possono essere deliberate solo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri del Consiglio Generale in carica.

ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.