ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita una Fondazione denominata “FondAzione Riviera-Miranese” con sede in Dolo, Via Rizzo 73.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.
La Fondazione realizza il pubblico interesse, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Provincia di Venezia e, più in particolare, in quello della Riviera del Brenta e del Miranese.
ART. 2 - NATURA, SCOPI E RUOLO
La Fondazione si propone come soggetto della società civile, formazione sociale libera e indipendente, espressione del pluralismo sociale. Essa mira ad esaltare l’interazione fra individui come elemento di crescita reciproca, collocata al di sopra di qualsivoglia sistema o articolazione politica ed ancorata alla comunità di riferimento.
Essa si propone di migliorare le condizioni di vita degli appartenenti alla comunità assumendo a riferimento la centralità della persona, intesa come superamento di tutte le barriere che impediscono la piena realizzazione della personalità in un contesto di libertà, solidarietà, tolleranza e spirito di servizio, prestando particolare attenzione alla soddisfazione dei bisogni delle categorie più svantaggiate.
Dal punto di vista sociale mira ad innalzare la soglia della coscienza sociale attraverso la propagazione del senso di appartenenza alla comunità, di partecipazione alla vita della stessa e di coesione fra i suoi membri, al fine di incrementare e migliorare il tessuto delle relazioni sociali.
La sua azione si esplicherà prevalentemente nei campi della promozione culturale, dell'arte, della valorizzazione dei beni storico-ambientali- paesaggistici e della solidarietà sociale, con caratteri che la qualifichino più per la funzione che svolge che per l’apporto economico che può conferire.
La Fondazione si offre perciò come risorsa sociale, come motore e catalizzatore della società civile che mira a legittimarsi, nei confronti delle componenti sociali, come elemento di identificazione, riferimento ed organizzazione.
Essa sostanzialmente si pone come produttore di un nuovo contesto relazionale, come centro di imputazione culturale teso ad affermare i valori costituenti e a veicolarne i significati promuovendo la loro condivisione attraverso un’azione di rafforzamento ed aggregazione in rete delle esistenti organizzazioni della società civile.
ART. 3 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei Suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
A) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
B) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che detenga a qualsiasi altro titolo;
C) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
D) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia compatibile con le proprie finalità; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
E) costituire ovvero concorrere alla costituzione - sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali - di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
F) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, dei prodotti multimediali e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
G) organizzare eventi, convegni, corsi e seminari sui temi d’interesse per la Fondazione.
ART. 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di € 100.000,00 (centomila), nonché:
- da conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti con destinazione a patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo – con destinazione a patrimonio - alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
ART. 5 – FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.